testo in vigore dal: 1-1-1999
Art. 1669.
ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI
1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate
per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore é responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia
fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla
denunzia.
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